VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi 22 marzo 1900, n. 195,  testo  unico,  e  7  luglio
1902,  n.  333,  sulle  bonificazioni  delle  paludi  e  dei  terreni
paludosi; 
 
  Veduto il regolamento 21 ottobre 1900,  n.  409,  per  l'esecuzione
della citata legge 22 marzo 1900; 
 
  Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e  il  Consiglio
di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori
Pubblici, di concerto con i Ministri del Tesoro  e  dell'Agricoltura,
Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione  della  legge  22
marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333,
sulle bonificazioni delle paludi e dei  terreni  paludosi,  il  quale
sara' vidimato, d'ordine Nostro, dai Ministri  dei  Lavori  Pubblici,
del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio. 
 
  E'  abrogato  il  regolamento  21  ottobre  1900,   n.   409,   per
l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 maggio 1904. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                         Giolitti.    
                                                         L. Luzzatti. 
                                                         Tedesco.     
                                                         Rava.        
 
  Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.